REVOCA ASSESSORE: LA (NON) VITTORIA DEL COMUNE DI STILO, “Quando la verità va oltre la sentenza”

Nell’articolo pubblicato da Telemia, dal Quotidiano e da Tele Monte Stella si legge che «[l]a decisione […] segna un punto fermo sui criteri applicabili alla revoca degli incarichi fiduciari negli enti locali» e «ha un valore particolarmente significativo, poiché stabilisce principi applicabili a tutti gli enti locali».
Si tratta di un giudizio eccessivamente benevolo: nella prima parte, il T.a.r. fa una “giudiziosa” rassegna giurisprudenziale sulla natura dell’atto di revoca di un assessore comunale, sul perimetro del relativo sindacato giurisdizionale e sull’obbligo motivazionale gravante sul sindaco. Nulla di più, in sostanza, di quanto non avesse detto costantemente la giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, peraltro puntualmente riportata dalla stessa difesa del ricorrente.
Mentre questa prima parte della pronuncia è astrattamente condivisibile, è nel prosieguo, «traslando tali principi al caso di specie» (così, testualmente, a pag. 5), che i giudici reggini commettono numerosi errori: da un lato, omettono di trarre le dovute conseguenze dall’acclarata natura – di atto di alta amministrazione, e non già politico – dell’atto di revoca impugnato; dall’altro, muovono da una ricostruzione dei fatti di causa platealmente smentita dalla documentazione versata in atti a corredo del ricorso e dei motivi aggiunti, ciò che denota superficialità e approssimazione e inficia gravemente la decisione.
Sotto il primo aspetto, il T.a.r. trascura di considerare che, come evidenziato dalla difesa del Dr. Marulla, la giurisprudenza più attenta al principio di giustiziabilità degli atti amministrativi – principio notoriamente applicabile anche agli atti di alta amministrazione, i quali, a differenza degli atti politici, sono vincolati nei fini e soggiacciono all’obbligo generale di motivazione – è assai chiara nell’affermare che il potere discrezionale di cui gode il sindaco nel revocare un assessore non deve comunque trasformarsi in arbitrio decisionale e dev’essere sempre sorretto da adeguata motivazione, posto che il suo esercizio è comunque finalizzato a perseguire l’interesse pubblico. L’imposizione di un obbligo motivazionale è funzionale a consentire la verifica, in sede giudiziale, del rispetto dell’ampia funzione tipica che connota l’esercizio del potere di revoca mediante la valutazione della congruenza tra i
presupposti posti a base della decisione e l’ampia finalità politico-amministrativa che si deve perseguire.


Ne consegue che la motivazione del provvedimento sindacale di revoca di un assessore può sì assumere connotati di marcata semplicità e coincidere con l’avvenuta recisione del rapporto di fiducia tra revocante e revocato, ma semprechè le ragioni, espressamente enunciate o comunque desumibili da atti e comportamenti documentati in giudizio e riconducibili all’indirizzo politico della maggioranza di governo dell’ente locale, trovino fondamento in concreti comportamenti dell’assessore revocato che, agli occhi del sindaco e della maggioranza consiliare, siano apparsi sintomatici della scelta di non condivisione dell’indirizzo politico di detta maggioranza.
Recentissima giurisprudenza ha evidenziato a tal riguardo che, ancorchè la revoca degli assessori non richieda una motivazione particolarmente analitica, «è tuttavia necessario che il provvedimento sia accompagnato da un’indicazione dei fatti o delle ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare che hanno eziologicamente leso il vincolo di fiducia; ciò al fine di soddisfare quel minimum motivazionale che è pur sempre richiesto anche per gli atti di alta amministrazione, nonché al fine di impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una vuota formula di stile suscettibile di utilizzi elusivi e discriminatori; il sindacato del giudice amministrativo, quindi, concerne proprio la verifica di congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca o delle ragioni di opportunità politico-amministrativa» (T.A.R. Marche, Sez. II, 21 marzo 2024, n. 287, che, applicando i suesposti principi e coordinate generali al caso sottopostogli, ha ritenuto che l’atto impugnato, sebbene in apparenza risultasse ampiamente e diffusamente motivato, fosse in realtà viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che i fatti che avrebbero determinato l’affievolimento della fiducia non erano supportati da validi elementi di prova).
Ebbene, come ci si accinge a dimostrare, se i magistrati di Reggio Calabria fossero stati altrettanto diligenti nell’esercitare il sindacato giurisdizionale, pur limitato, che è loro consentito anche in materia di atti di alta amministrazione, non avrebbero potuto che annullare il provvedimento di revoca del Dr. Marulla.
Per quanto attiene al secondo aspetto, cioè al merito della controversia, nell’articolo comparso oggi su il Quotidiano del Sud, si riferisce che «[i]l sindaco di Stilo, per i giudici amministrativi ha agito bene anche nel motivare l’atto di revoca impugnato nel giudizio, “in quanto contenente l’esplicita enunciazione delle ragioni determinanti l’incrinatura del rapporto di fiducia sotteso al conferimento del mandato assessorile”».
Il punto, imperdonabilmente trascurato dal T.a.r.,ed evidentemente anche da chi riporta le notizie, è, però, che tali ragioni sono in concreto insussistenti in punto di fatto: nessuna delle singole argomentazioni addotte a giustificazione della revoca dell’incarico al ricorrente, infatti, trova riscontro nella realtà.

Nel decreto sindacale di revoca, si legge che «il Sig. Nicola Marulla, durante il suo mandato di assessore, ha dimostrato disinteresse alla vita politica-amminisrativa, non rendendosi partecipe della programmazione e delle attività poste in essere e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma elettorale».
In sede giudiziale, si era, tuttavia, evidenziato come l’asserito assenteismo sia clamorosamente smentito dalle presenze del Dr. Marulla, sin dall’insediamento, a quasi tutte le sedute della Giunta e del Consiglio comunale, alle quali egli ha preso parte attivamente, esprimendo, peraltro, parere favorevole alle votazioni sulle linee programmatiche dell’Amministrazione. Le affermazioni contenute a tal proposito nel provvedimento di revoca sono, infatti, clamorosamente smentite dai verbali delle presenze del Dr. Marulla e dalle deliberazioni giuntali degli anni 2021-2023. Non a caso, del resto, non gli è mai stata formulata alcuna formale contestazione in merito ad asserite assenze ingiustificate.
Nella comunicazione del proprio decreto al Consiglio comunale, il Sindaco ha, invero, precisato che «l’assenteismo del Cons.re Nicola MARULLA non è solo da attribuire alla non partecipazione in presenza alle Giunte Municipali, essendo quasi sempre presente da remoto alle sedute, ma soprattutto alla non partecipazione alla vita amministrativa».
Anche quest’ultima affermazione non risponde al vero.
Quanto alla «non partecipazione in presenza alle Giunte Municipali», è stato (purtroppo, inutilmente) evidenziato in giudizio che, con deliberazione 20 aprile 2022, n. 29, la Giunta comunale ha deciso di continuare a usare la modalità da remoto per le proprie sedute, modalità della quale hanno fatto uso, oltre al Dr. Marulla, anche il Sindaco e il Vice Sindaco.
In merito alla «non partecipazione alla vita amministrativa», nell’odierno articolo de il Quotidiano del Sud, si riporta un brano della sentenza in cui, avallando supinamente quanto asserito dal Sindaco, i giudici reggini parlano di «[d]isinteresse concretizzatosi nella scarsa partecipazione alla “programmazione e [a]lle attività poste in essere e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma elettorale”».
Evidentemente, il primo cittadino finge di dimenticare tutti gli incontri e interventi istituzionali in cui il Comune di Stilo è stato rappresentato solo ed esclusivamente dal Dr. Marulla.
Nel ricorso e nei motivi aggiunti, v’è, poi, un lungo elenco di episodi che denotano l’insussistenza della benché minima ragione che potesse giustificare la revoca, la quale risulta genericamente motivata con particolare riguardo al venir meno della fiducia per problemi politici e difficoltà nella collaborazione, non essendo state indicate specificamente le presunte vicende fattuali concrete poste alla base della sfiducia così espressa (come, ad es., più voti contrari rispetto a proposte di deliberazione avanzate dal Sindaco o dalla maggioranza).
La verità è che il Dr. Marulla non ha tenuto alcun atto o comportamento contro l’Amministrazione inteso a minare in qualche modo il programma politico e/o gli obiettivi da raggiungere. Se così fosse stato (come artatamente scritto da alcuni quotidiani locali), del resto, ci sarebbe stata una denuncia e comunque l’incarico assessoriale gli sarebbe stato revocato molto tempo prima, mentre, in un’intervista rilasciata all’indomani della revoca, il Sindaco aveva ancora rassicurato i cittadini che si continuava a lavorare serenamente ed era il momento di raccogliere i frutti del lavoro svolto: evidentemente, era stato svolto un lavoro positivo in termini di raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche collegialmente da parte della Giunta di cui faceva parte il Dr. Marulla, il che contraddice quanto riportato nel provvedimento di revoca.

Stando così le cose, «in assenza di alcun riferimento, anche in termini di programmi, obiettivi e risultati, dotato di maggiore concretezza, il richiamo ad un mero generico mancato raggiungimento di obiettivi programmatici nelle deleghe assegnate finisce per assumere connotati di impalpabilità che, annichilendo il dato motivazionale, induce a concludere che il sindaco non abbia fatto buon governo del – pur ampio – potere valutativo attribuitogli dalla legge» (T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 29 novembre 2021, n. 220).
Sull’essere questa decisione un precedente, sarei cauta e accorta.
Al giudice di piú elevata istanza nella tutela della giustizia nell’amministrazione ed il piú importante istituto di consulenza giuridico-amministrativa, la successiva sentenza. Sarà il Consiglio di Stato a chiarire la verità.
Per ora, è bene dire che la vertenza è stata talmente peculiare che non vi è stata condanna alle spese, con malcontento di chi sperava diversamente.
Come diceva Socrate, la ricerca della verità può avvenire solo se non si sopravvaluta il proprio sapere e si ammette la propria ignoranza.
Ai tutti coloro che vogliono la verità!

Avv. Maria Stella Chiera
Dalla parte degli onesti

Pubblicato da Tele Montestella

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